Una recente sentenza della corte di giustizia UE interviene in modo decisivo sul tema della prova delle cessioni intracomunitarie, riaffermando la supremazia delle condizioni sostanziali rispetto agli adempimenti formali. Secondo i giudici europei, la non imponibilità IVA non può essere negata per la mancata produzione dei documenti tipizzati, laddove l’operazione abbia effettivamente avuto luogo. Tale pronuncia incide in profondità sui comportamenti degli operatori economici, sulle attività di controllo e sull’interpretazione delle operazioni complesse (triangolazioni, call-off stock, transazioni digitalizzate).
