L'articolo 20, D.L. n. 91/2014 (c.d. "Decreto Competitività"), ha apportato alcune modifiche al Codice civile,in materia di capitale minimo delle società.

Le variazione sono relative:

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  • alla misura del capitale sociale minimo della S.p.a./S.a.p.a. che passa da euro 120.000 a euro 50.000;
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  • alla nomina del collegio sindacale/revisore nelle S.r.l.;
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  • alla trasformazione delle società di persone in società di capitali;
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  • all'iscrizione del registro delle imprese.
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Ecco il testo dei principali articoli del c.c. d'interesse per quanto sopra:

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Articolo 2477
Sindaco e revisione legale dei conti

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L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. (3)

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[La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.] (6)

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La nomina dell'organo di controllo o del revisore è [altresì] obbligatoria se la società:

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a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

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b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

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c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 -bis. (4) (7)

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L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. (4)

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Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. (5)

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L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al [secondo e] terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. (4) (7)

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Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

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Articolo 2327
Ammontare minimo del capitale

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La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

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