L'approvazione del DL 66/2014 (cd. decreto Renzi) introduce dal 1 ottobre 2014 nuove disposizioni in materia di obbligo di effettuare i versamenti F24 di importo superiore a 1000 euro o comunque contenenti compensazioni, esclusivamente attraverso il canale telematico.

Ciò comporterà l'impossibilità di continuare a versare F24 cartacei allo sportello degli istituti di credito o uffici postali, ma imporrà l'obbligo di munirsi di servizi di pagamento on-line tramite banca o attraverso il cd. Fisconline, e neppure dando incarico ad un professionista abilitato (così almeno appare per effetto della abrogazione dell'originario 3° comma che lo prevedeva), in ogni caso con aggravio di spese. Semplificazione? Mah!

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Peralro si iniziano a leggere le prime indicazioni per evitare tale aggravio burocratico (salvo nel caso delle compensazioni): ad esempio frazionare il pagamento in più tranche con più modelli. Sempre che non intervenga la solita circolare ad impedirlo!

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Segue il testo del decreto come licenziato e pubblicato.

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Articolo 11
Riduzione dei costi di riscossione fiscale

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1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

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2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

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a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

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b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

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c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.