La legge di stabilità varata alla fine del mese di dicembre 2012, riscrive l'articolo 39 del Dl 331/1993, il quale regola la manifestazione delle operazioni degli scambi intracomunitari ridefinendone il momento impositivo.

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In particolare, dal 1° gennaio 2013, e soprattutto per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari (per le cessioni, ovviamente, appare tutto più che scontato), il momento impositivo è stato individuato nella partenza dei beni dal territorio di origine, con rilevanza non solo per il cedente ma anche per il cessionario, il quale con riguardo alla data di partenza dei beni deve controllare l'esatta emissione della fattura, da parte del cedente, o in caso contrario procedere all'autofatturazione. In sostanza il cessionario italiano ha due mesi di tempo prima di procedere all'autofattura (che deve essere emessa entro il 15 del terzo mese successivo alla partenza dei beni).

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Per semplicità di lettura, si riporta il testo integrale della nuova disposizione normativa:

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1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni  si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per  suo  conto,  rispettivamente,  dal  territorio\ndello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia  se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un  momento  successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si\nproducono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.\nParimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti  estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se  i  beni  non  sono\nrestituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle  parti  e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni  di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che  siano  osservati\ngli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.   
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla\ndata della fattura.\n3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo\nnell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.