I contribuenti che hanno concluso contratti di locazione non soggetti all’obbligo della forma scritta (di durata inferiore a trenta giorni) sono ora  chiamati,  da una risposta del Ministero dell’Economia  e delle Finanze, a un delicatissimo adempimento.

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L’articolo 3, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 23 del 2011 dispone che “… La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”. Si tratta di contratti di locazione di immobili con il medesimo conduttore, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’arco dell’anno. Il periodo di vigenza di tali contratti deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione – anche di durata inferiore a trenta giorni – intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (Circ. n. 12 del 16 gennaio 1998).

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Quindi anche questi contratti di locazione sono soggetti all'obbligo di registrazione pena le conseguenze previste in materia di "cedolare secca" , così come chiarito in occasione di un "question time" da parte del Ministero competente.