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  • 04/11/2013 - Cassazione n.23839 del 21/10/2013
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  • 05/11/2013 - Cassazione n. 44433 del 4/11/2013
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  • 06/11/2013 - Ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013
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  • 07/11/2013 - Cassazione  n. 24914 del 6/11/2013
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  • 08/11/2013 - Proroga beffa da parte di Befera!
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04/11/2013
Cassazione n.23839 del 21/10/2013
Legittima la ricostruzione induttiva del reddito, calcolato sui dati raccolti dalla Guardia di finanza, dai quali era evidente l’inattendibilità della contabilità dell’impresa, anche se il verbale non era stato firmato dalla titolare e la verifica fiscale si “sarebbe” svolta  in assenza della titolare, ma in presenza di un suo stretto collaboratore familiare, nonché coniuge.
(Fisco Oggi)

05/11/2013
Cassazione n. 44433 del 4/11/2013
Chi fa la comunicazione Iva in via telematica, ma non aveva presentato la dichiarazione annuale commette reato.
Per la Cassazione risponde comunque penalmente per la mancata presentazione della dichiarazione annuale il contribuente che fa la comunicazione Iva adempiendo solo all'obbligo comunitario poiché l'adempimento previsto per febbraio di ciascun anno non scrimina il reato fiscale.

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06/11/2013
La Cassazione si è rivolta alla Corte costituzionale affinché stabilisca se è legittima oppure no la nullità, prevista solo dalle norme antielusive, dell'avviso di accertamento emesso prima di sessanta giorni dai chiarimenti chiesti al contribuente.
Con l'ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013, la Suprema corte ha denunciato l'illegittimità della disposizione essendo l'unica, nel panorama delle norme fiscali, a prevedere la nullità dell'atto impositivo in assenza di contraddittorio.
Insomma, per la Cassazione, il principio dell'abuso del diritto e la repressione di comportamenti elusivi da parte dei contribuenti devono avere la precedenza sul diritto di difesa.
(ItOggi)

07/11/2013
Cassazione  n. 24914 del 6/11/2013
Brusca frenata sull'abuso del diritto. Il fisco non può contestare l'elusione fiscale sulla sola base del fatto che il contratto è simulato: è infatti tenuto a provare che l'unico scopo è l'indebito risparmio di imposta in assenza di qualunque vantaggio economico per l'impresa dall'operazione commerciale. In altri termini, alla base dell'elusione dev'esserci sempre un accordo commerciale valido e non fraudolento o simulato.
(ItOggi)

08/11/2013
Proroga beffa da parte di Befera!

Ieri sera l'agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito uno comunicato stampa dalle molteplici interpretazioni.
Per il quotidiano economico Eutekne la differenza tra "proroga" e "più tempo" per inviare lo spesometro è solo di natura semantica.
ItaliaOggi invece scrive: "Più tempo per l'invio dello spesometro. I soggetti che devono comunicare al fisco le operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 potranno farlo fino al 31 gennaio 2014. Non si tratta di una proroga nel senso letterale del termine, come richiesto nelle ultime settimane dalle categorie, ma di una «finestra temporale» che gli somiglia molto. Le scadenze dell'adempimento formalmente restano invariate (12 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva mensile, 21 novembre 2013 per tutti gli altri), tuttavia l'amministrazione finanziaria accetterà i file, inclusi quelli correttivi, fino alla fine di gennaio."
Una cosa è certa: c'è una precisa volontà da parte dell'agenzia delle entrate di ingenerare confusione negli operatori del settore quasi a voler consigliare loro che, nel dubbio, è opportuno comunque effettuare tutti gli invii entro martedì prossimo.
Sono queste le cose che tolgono la passione dal nostro lavoro.