La Legge di stabilità approva in via definitiva alla Camera dei Deputati ha prorogato al 30 giugno 2013 la previsione che permette ai datori di lavoro di autocertificare i rischi in tema di sicurezza sul lavoro. La proroga era stata da tempo annunciata ma mai definitivamente confermata. Tale proroga risolve intanto il “buco legislativo” che si era creato tra l’entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e la scadenza dell’autocertificazione. La proroga concessa dalla Legge consente alle aziende interessate di attuare la norma con più tempo e quindi evitando inutili “corse al documento”.
Di seguito abbiamo sintetizzato quanto prevede la norma al fine di consentire alle aziende interessate di applicare la legge correttamente senza inutili sprechi di tempo e di denaro e nel contempo evitare omissioni che comporterebbero sostanziose sanzioni.

PROCEDURE STANDARDIZZATE
per la Valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f e dell’art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08
Scopo della procedura standardizzata è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi o aggiornarla, in modo da individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare gli interventi da mettere in atto per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il Decreto interministeriale entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale).  Da tale data si potranno utilizzare le procedure standardizzate.

Cosa stabilisce la norma
Il Datore di Lavoro di un’azienda con meno di 10 dipendenti, che ha redatto una Valutazione dei Rischi conforme al D.Lgs.81/08 e smi (NB: valutazione dei rischi, NON autocertificazione),può mantenerla: non vi è obbligo di riscrivere il documento secondo le Procedure standardizzate (Commissione per gli Intepelli – interpello n°7/2012  del 15/11/12). Permane l’obbligo di aggiornare il documento nel rispetto degli art. 17,18,29 del D.Lgs 81/08 e smi.

ATTENZIONE
Il Decreto prevede che per la Valutazione di quei Rischi di cui al D.Lgs 81/08 e smi, per i quali sono previsti metodi di quantificazione con Prove, queste devono essere applicate.
Quindi relativamente, ad esempio, rischio rumore e rischio vibrazioni, questi devono continuare a essere misurati secondo le modalità già previste dal D.Lgs 81/08 e smi.
È importante sottolineare che sono escluse dalla possibilità di utilizzare  le Procedure Semplificate le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori:
Sono aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni ( è il decreto che detta le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.)
Presentano rischi particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08)
Sono centrali termoelettriche;
Hanno  impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Effettuano attività di fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Quanto alle aziende fino a 50 lavoratori, ne sono escluse, oltre alle appartenenti alle tipologie sopra sopraelencate, anche le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.

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Si allega al link una proposta non impegnativa di autocertificazione.