Nell’ambito delle procedure di richiesta per la cassa integrazione si pone spesso la domanda se, prima di essere sospeso dal lavoro, il lavoratore debba ancora fruire le ferie residue maturate ma non godute.

 

\n

 

\n

Il Ministero del lavoro nella risposta all’ interpello n. 19/2011  affronta tre quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro su questa questione.

\n

-        Il primo riguarda la possibilità di accedere direttamente alla cassa integrazione guadagni (Cigo, Cigs e cassa integrazione in deroga) posticipando, per i lavoratori coinvolti nella procedura, il godimento delle ferie annuali residue.

\n

-        Il secondo inteso a sapere se il datore di lavoro autorizzato a un periodo di Cig debba comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.

\n

-        Il terzo quesito riguarda, infine, il rilascio di un’eventuale autorizzazione al datore di lavoro in costanza di Cig, volta a differire il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle ferie non godute.

\n

In sintesi il Ministero ha risposto che l’art. 36, comma 3, della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. La disciplina delle ferie è contenuta poi nell’art. 2109 del codice civile e nell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003. Quest’ultimo recepisce la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993. Poco dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 66/2003 è stata pubblicata la direttiva n. 2003/88/CE, per disciplinare l’intera materia dell’orario di lavoro e con la quale viene abrogata la direttiva n. 93/104/CE. Adesso le ferie sono disciplinate dall’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE. La disposizione comunitaria non impone il godimento delle ferie nell’anno di maturazione ma si limita semplicemente a stabilire che questo deve avvenire “secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, dovendo così considerare legittima la previsione, contenuta nell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, di poter rinviare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

\n

L’art. 2109 del codice civile dispone che è l'imprenditore a stabilire, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, il momento di godimento delle ferie. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Un potere che va esercitato secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.

\n

Principi che sono stati riconosciuti dallo stesso Ministero del lavoro nella risposta a interpello. Il Ministero chiarisce poi che nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, è riconosciuto al datore di lavoro, una facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla. Inoltre, fermo restando l’assolvimento del dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto ex art. 36, comma 3, della Costituzione, risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione. Già in precedenza il Ministero del lavoro con la circ. n. 8/2005 e nella nota 18.10.2006 (interpello n. 25/I/0004908) aveva precisato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie i casi di sospensione del rapporto di lavoro, ovvero forme di protratta inattività quali ad esempio la maternità obbligatoria e facoltativa, l’infortunio, l’aspettativa, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari.

\n

Nell’ambito della cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga) la sospensione dei lavoratori e della loro attività lavorativa può essere solamente parziale (per alcuni giorni/ore la settimana) oppure totale. Nell’interpello anche il Ministero del lavoro distingue le due ipotesi e ritiene ammissibile la fruizione immediata della cassa integrazione anche a fronte di ferie annuali maturate e non ancora godute da parte dei lavoratori coinvolti nella procedura se la sospensione delle attività è totale. Questo anche in un’ottica di semplificazione per l’impresa e di effettiva tutela per i lavoratori. Nel caso della Cig a zero ore non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Il Welfare chiarisce che possono essere posticipate fino alla ripresa dell’attività produttiva sia le ferie già maturate e non ancora godute sia quelle infra - annuali in corso di maturazione.

\n

Diverso invece il caso della Cig parziale (orario di lavoro settimanale ridotto) dove non è consentito il differimento delle ferie (residue e in corso di maturazione) perché in tali circostanze deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato anche in misura ridotta.

\n

Principi che, per il Ministero, costituiscono presupposto imprescindibile di ogni eventuale accordo contrattuale e/o sindacale finalizzato alla richiesta di forme di sostegno del reddito, pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.

\n

Sul terzo quesito posto dal CNO circa la possibilità di poter spostare il versamento dei contributi sulle ferie non godute il Ministero del lavoro rinvia a quanto già chiarito dall’INPS. Per l’istituto previdenziale il momento impositivo delle ferie non godute coincide con il termine legale di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 (18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione) oppure quello contrattuale (solitamente più ampio). Già in precedenza l’INPS con il msg. n. 18850/2006 aveva ammesso ipotesi particolari di sospensione del rapporto di lavoro che sono previsti dalla legge come idonei per sospendere e spostare l’obbligazione contributiva sulle ferie non godute.

\n

Qualora l’evento sospensivo (cassa integrazione, malattia, maternità etc.) interviene nel corso dei diciotto mesi previsti dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.


Buongiorno, oggi è

CHI E' ONL-LINE?

Abbiamo 474 visitatori e nessun utente online

I NOSTRI SERVIZI

Al fine di agevolare le vostre esigenze, le vostre aspettative, le vostre necessità, proponiamo un elenco dei servizi gestiti dalla nostra struttura. Potrete facilmente contattarci per avere delucidazioni, incontri e preventivi che potranno essere utili alla vostra attività per il disbrigo delle procedure amministrative, fiscali e gestionali. In particolare:

  • ci rivolgiamo ad ogni tipo di impresa, esercitata in forma sia societaria che individuale
  • assistiamo l'imprenditore fin dalla costituzione della propria attività e lungo la sua vita
  • gli forniamo ogni tipo di consulenza in materia fiscale ed amministrativa
  • elaboriamo ogni tipo di contabilità: ordinaria, semplificata e forfettaria
  • collaboriamo ed assistiamo l'imprenditore nelle problematiche inerenti la Fatturazione Elettronica
  • elaboriamo dichiarazioni dei redditi competenti per la tipologia d'impresa, inclusi i modelli 730
  • assistiamo l'imprenditore nelle vertenze con l'amministrazione finanziaria (contenzioso tributario)
  • disponiamo di una rete operativa che potrà intervenire per eventuali casistiche particolari
  • disponiamo di strutture atte ad assistere l'imprenditore nella gestione delle pratiche lavoristiche
  • disponiamo di strutture atte ad assistere l'imprenditore nella gestione di contenziosi legali anche di natura non tributaria

E siamo a vostra disposizione per eventuali specifiche esigenze vorrete manifestare, scrivendoci a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

NORME E TRIBUTI - IL SOLE 24 ORE FEED

Feed non trovato

LE NOSTRE CIRCOLARI (grazie al contributo dei terzi indicati)

DISCLAIMER

Copyright © 2014 quotidiano tributario.it Tutti i diritti sono riservati. Aggiornamenti a cura di Pino Fasulo - Powered by Joomla! ver. 3.7. - validato XHTML e CSS! L'amministratore declina ogni responsabilità sull'uso improprio delle informazioni pubblicate e sulla loro utilizzazione previa adeguata verifica.

 

 

NORME E TRIBUTI - I FEED