Capita, è capitato e capiterà spesso che il gestore non sia dotato di mezzi elettronici adeguati, o se non si è potuto o voluto aderire alle modalità alternative di ricezione del documento fiscale (scheda della compagnia, apps e sistemi elettronici alternativi), per sopperire alla mancata emissione della e-fattura vi è anche un’altra possibilità ammessa dal Fisco. Le Entrate, infatti, hanno chiarito che, nel caso l’esercente non rilasci la fattura elettronica, in quanto assente al momento o non attrezzato telematicamente, la mancanza della stessa può essere sanata con l’emissione di un’autofattura prodotta da chi, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, avesse acquistato carburante senza aver ricevuto il previsto documento nei termini di legge.

In altri termini, si potrà provvedere anche ad auto-fatturare elettronicamente, ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 ed entro quattro mesi dalla data del mancato rilascio del documento, l’operazione di acquisto di carburante non fatturato, ma comunque pagato con strumenti “tracciati” come bancomat o carta di credito, dovendosi utilizzare il codice TD20 per inviare al Sistema di interscambio il file Xml che consentirà il diritto alla detrazione. Appare, peraltro, utile ricordare che le Entrate hanno anche chiarito che non è più obbligatorio indicare nella fattura (e, quindi, anche nell’autofattura) la targa del veicolo per il quale si fa rifornimento.