L'art. 3 quinquies del dl. 34/19 come convertito dalla legge di conversione 58/19, introduce il principio, per i soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per cui i canoni di locazione non percepiti non saranno soggetti a tassazione «, purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)». Nulla cambia, invece, per quelli in essere precedentemente.