l'Art. 4 bis del cd. Decreto Crescita, introduce il principio a carico dell'Amministrazione, tale per cui è fato divieto di richiedere al contribuente, ai fini del controllo formale del dichiarativo presentato, qualsivoglia documento già disponibile in Anagrafe Tributaria, o comunque comunicato all'Amministrazione da parte di soggetti terzi, "salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci".

In merito alla scadenza di presentazione dei dichiarativi da parte del contribuente, il medesimo articolo modifica le date come segue:

All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».