La risoluzione 2.09.2019, n. 79 dell'Agenzia delle Entrate precisa le modalità dichiarative delle scuole guida per l'IVA arretrata, dovuta in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.03.2019, C-449/17. Il contribuente è tenuto a versare la maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito (art 8, cc. 6-ter e 6- quater, D.P.R. 322/1998).

Tenuto conto del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, la risoluzione precisa che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente. Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, il contribuente deve emettere nota di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26, c. 1, D.P.R. 633/1972; la maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell'art. 8, c. 6-bis, D.P.R. 322/1998; Il regime IVA delle scuole guida è modificato da esente a imponibile, comportando il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata, con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento; il diritto, come chiarito con la circolare 1/E/2018, può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui si deve dare evidenza dell'imposta a debito.