L'art. 3 del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 (collegato fiscale) ha modificato i termini entro i quali è possibile procedere alla compensazione dei crediti tributari, allineandoli a quelli già previsti in materia di IVA. In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

  • del credito IVA annuale / trimestrale;
  • del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive; per importi superiori a € 5.000 annui,

può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
  • presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).