Con la risposta n. 17 del 30/1/2020 che linkiamo, l'Agenzia delle Entrate ha inteso chiarire il comportamento da tenere in merito alla eventuale emissione di note di variazione ex art. 26 dpr 633, in materia di IVA, in presenza di "procedure concorsuali o esecutive" che siano incapienti per il creditore istante. Con l'introduzione -infatti- della nuova versione, l'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 limita temporalmente la facoltà di deduzione all'esercizio in cui si è manifestato il presupposto e pone come termine la data di presentazione della relativa dichiarazione Iva (con decorrenza dal 1/1/2017). Conseguentemente, anche nel caso di note di variazione del tipo citato, al verificarsi del presupposto (deposito dello stato passivo esecutivo, infruttuosità dell'azione esecutiva), la nota di variazione per il recupero dell'Iva non incassata deve essere emessa (e conseguentemente l'imposta recuperata) al massimo entro i termini prima indicati e non più -secondo le precedenti previsioni del 2002- entro il biennio. occorrerà quindi porre attenzione a tale elemento, in quanto fondamentale per fruire dell'applicazione della norma.