Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio e in vigore dalla stessa data, ha apportato svariate novità anche con riferimento alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali.

Tra le altre, si segnala che, con riferimento ai versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni c.d. avvisi bonari,  è stata prevista:

  • la rimessione in termini
  • la sospensione del versamento degli importi richiesti
  • il nuovo termine di proroga dei versamenti al 16 settembre 2020

In particolare, con il nuovo decreto (art. 144), i contribuenti vengono rimessi nei termini per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Il 16 settembre è previsto come termine ultimo per considerare tempestivi i versamenti in questione. In aggiunta, per gli stessi atti, viene prevista la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio ( data di entrata in vigore del decreto) e il 31 maggio 2020. Questi pagamenti possono essere effettuati, evitando sanzioni e interessi, sempre entro il medesimo termine del 16 settembre. Inoltre, si segnala che, la norma del decreto prevede che i versamenti sospesi sopra descritti, possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 e con scadenza al 16 di ciascun mese. Non è previsto il rimborso di quanto già versato. La novità è rilevante in quanto i precedenti interventi normativi non avevano incluso nella sospensione i c.d. avvisi bonari se non per i contribuenti residenti nelle c.d. zone rosse, ora invece vengono riammessi al pari di tutti gli altri adempimenti, per tutti i contribuenti senza alcuna distinzione.