La legge di conversione del Dl 23/2020, apportar numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100%. Viene anzitutto ampliato l’ambito soggettivo della misura, estendendolo anche le associazioni professionali e le società tra professionisti. Inoltre, vengono ammessi all’agevolazione gli agenti di assicurazione, i subagenti e i broker. Ad oggi sono esclusi dalla garanzia i soggetti che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» secondo la disciplina bancaria, ma anche quelli che possiedono «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» precedenti al 31 gennaio 2020, che potranno rientrare nella facoltà di ottenimento del prestito a condizione che queste esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate alla data della richiesta del finanziamento.

La durata massima del finanziamento passa da 6 a 10 anni. Il tasso di interesse non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%. Resta fermo il periodo di pre-ammortamento di 24 mesi dall’erogazione, durante i quali il beneficiario verserà solo gli interessi. L’importo massimo del finanziamento passa da 25.000 a 30.000 euro e vengono modificati i parametri rilevanti ai fini del calcolo della soglia (25% del fatturato dell'anno precedente, ma non oltre il doppio del costo del lavoro).

Una ulteriore modifica consentirà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).