Il decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative, che hanno svolto la relativa attività lavorativa, alla data del 23 febbraio 2020, nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. A questi lavoratori è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. La circolare INPS 18 settembre, n.104 fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative istruzioni contabili e fiscali.