quotidianotributario.it
info fisco/tributarie
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 801/2021, ha chiarito che, soltanto per le procedure concorsuali aperte successivamente al 26 maggio 2021, il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente. Prima di tale data, la variazione è subordinata al definitivo accertamento dell’infruttuosità della procedura concorsuale. Si ricorda anche che il termine per il recupero dell'IVA sulle procedure dichiarate nel corso dell'esercizio, "scade" con il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Occorre quindi procedere ad un celere monitoraggio di fine anno per evitare la spiacevole sorpresa di non poter beneficiare delle nuove disposizioni normative.
L’Agenzia delle Entrate, oltre ad avere aggiornato il sito Internet relativamente all’area riservata dei contribuenti, comunica la possibilità di usufruire dei nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti e annuncia il debutto della dichiarazione di successione con la compilazione assistita. Dal 1° ottobre è obbligatorio l'uso dello SPID o della Carta d'identità elettronica. Dal 15/10 riapertura degli uffici al pubblico (secondo disposizioni ministeriali. Sarà vero?).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 740 del 20 ottobre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di dematerializzazione delle note spese prodotte ai dipendenti trasfertisti, che ne permette la creazione, il controllo, la contabilizzazione e la conservazione in formato totalmente digitalizzato. Di seguito, La risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al 2° trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11.