COMMERCIALISTI: REVISIONE DELLE TARIFFE IN CASO DI CONTENZIOSO
Interessante articolo del Sole 24 Ore in argomento, che linkiamo volentieri.
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, il quarto e quinto comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019, ha previsto l'istituzione presso il ministero delle Politiche agricole, di una “banca dati” sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, presenti nel territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
L'art. 3 quinquies del dl. 34/19 come convertito dalla legge di conversione 58/19, introduce il principio, per i soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per cui i canoni di locazione non percepiti non saranno soggetti a tassazione «, purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)». Nulla cambia, invece, per quelli in essere precedentemente.
Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo è l’articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34/2019) introdotto dalla legge 58/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, è uno degli strumenti deflattivi più sfruttati dai contribuenti, poiché consente di regolarizzare spontaneamente un’irregolarità beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Tuttavia, l’assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, è certamente uno dei punti deboli dell’istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilità finanziaria necessaria, non può perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell’Agenzia (avviso bonario, cartella e così via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.
In attesa della conversione in legge del cd. "decreto crescita" con le ultime novità in materia, pubblichiamo il ink alla circ. 14/E dell'Agenzia delle Entrate in materia di FATTURAZIONE ELETTRONICA, al fine di meglio districarsi nei meandri di una normativa che, dal 1 luglio prossimo, sanzionerà i comportamenti non conformi.
l'Art. 4 bis del cd. Decreto Crescita, introduce il principio a carico dell'Amministrazione, tale per cui è fato divieto di richiedere al contribuente, ai fini del controllo formale del dichiarativo presentato, qualsivoglia documento già disponibile in Anagrafe Tributaria, o comunque comunicato all'Amministrazione da parte di soggetti terzi, "salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci".
In merito alla scadenza di presentazione dei dichiarativi da parte del contribuente, il medesimo articolo modifica le date come segue:
All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».