BONUS ENERGETICO 1° TRIMESTRE 2023
Alle imprese non energivore è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Affinché le suddette imprese possano beneficiare del bonus occorre il rispetto della condizione secondo cui il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Condizione per beneficiare dell’incentivo Misura del credito Norma Costi del IV Trimestre 2022 > di oltre il 30 % a quelli del IV Trimestre 2019 35 per cento della spesa sostenuta nel I Trimestre 2023 Art. 1, comma 3, L.n. 197/22