L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 801/2021, ha chiarito che, soltanto per le procedure concorsuali aperte successivamente al 26 maggio 2021, il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente. Prima di tale data, la variazione è subordinata al definitivo accertamento dell’infruttuosità della procedura concorsuale. Si ricorda anche che il termine per il recupero dell'IVA sulle procedure dichiarate nel corso dell'esercizio, "scade" con il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Occorre quindi procedere ad un celere monitoraggio di fine anno per evitare la spiacevole sorpresa di non poter beneficiare delle nuove disposizioni normative.