Il disegno di legge di conversione del Decreto fiscale introduce l’obbligo di comunicazione preventiva per le attività svolte in regime di lavoro autonomo occasionale. 

Il testo, approvato dal Senato (il 2 dicembre) e dalla Camera dei deputati (il 15 dicembre), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata all’Ispettorato del lavoro simile a quella già utilizzata per i lavoratori intermittenti. 

Restano le sanzioni amministrative ed il rischio di sospensione dell’attività nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti. 

Analizziamo la novità in dettaglio: 

Lavoro autonomo occasionale: Decreto fiscale 

Il Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cosiddetto “Decreto fiscale”) si pone l’obiettivo di: 

 Rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori; 

 Contrastare il lavoro irregolare; 

in funzione di quanto sopra ha modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) consentendo all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale nei casi in cui: 

 Almeno “il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”; 

 A prescindere dal settore di intervento vi siano “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”. 

Lavoro autonomo occasionale: conversione in legge 

Nel testo di conversione in legge del Decreto fiscale, si modifica ulteriormente l’articolo 14 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui l’Ispettorato accerti che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato: 

 Senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; 

 Ovvero inquadrato (ed è qui la novità) come “lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”. 

 

Il nuovo testo dell’articolo 14 (come modificato in sede di conversione in legge) si preoccupa poi, come vedremo, di indicare le modalità di denuncia dei lavoratori autonomi occasionali. 

Lavoro autonomo occasionale: modalità di comunicazione 

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione l’articolo 14 del Testo unico prevede, con l’obiettivo di monitorare e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso, l’obbligo di segnalare preventivamente l’attività dei lavoratori autonomi occasionali con “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”. 

La comunicazione all’ITL sarà effettuata dal committente a mezzo, si legge nel disegno di legge, SMS o posta elettronica secondo le “modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81in materia di lavoro intermittente. 

L’articolo in questione prevede infatti l’obbligo in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”. 

La comunicazione che, come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27, non sostituisce in alcun modo la trasmissione preventiva del modello UNILAV di assunzione, può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione (purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”. 

Quest’ultimo dev’essere popolato da: 

 Dati identificativi del lavoratore del datore di lavoro; 

 Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata. 

Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo: 

 Servizio informatico sul portale ClicLavoro (“gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente”); 

 Email all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; 

 SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore; 

 “App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet. 

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l’invio della comunicazione preventiva può avvenire a mezzo fax indirizzato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. Al datore di lavoro è fatto obbligo di conservare copia del fax oltre alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico. 

Lavoro autonomo occasionale: sanzioni 

Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività, la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Come si legge nel ddl di conversione, in tali ipotesi “non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. 

Considerazioni 

Pur comprendendo la ratio di fondo della norma, che ha l’obiettivo di contrastare l’utilizzo abusivo di questa forma contrattuale, la quale talvolta nasconde delle situazioni di effettiva subordinazione, ciò che invece non si comprende è perché la maggior parte dei tentativi di contrastare gli abusi si traduca nella moltiplicazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori. 


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