La normativa attuale non ha previsto la proroga del raddoppio della soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai dipendenti.

Per il 2022 la soglia di esenzione  da tassazione  per beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda   torna a  258, 23  euro, come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

Non c'è stata infatti, ad oggi, nelle novità normative introdotte  per il 2022 dalla legge di bilancio ( n. 234 2021) e dal decreto Miilleproroghe (n. 228/2021) alcuna proroga di quanto previsto per il 2020 e 2021 rispettivamente dal Decreto Agosto n. 104 2020 e poi dal  DL 41 2021 cd Decreto Sostegni convertito in legge n. 69 2021.

Le deroghe erano state introdotte dalla normativa emergenziale  per la pandemia  Covid 19 . Non si esclude che  nvovità in questo senso possano ancora arrivare visto il protrarsi dell''emergenza , cui si sta ancora rispondendo con unnuovo decreto legge Sostegni ter  approvato dal CDM la scorsa settimana ma ancora lontano dall pubblicazione pare, come testimonia il testo dell a bozza diffusa, incompleto in molte parti.

Cosa sono i fringe benefits

Vale forse la pena ricordare che costituiscono "fringe benefits" le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi  ( auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l'azienda  decide di  assicurare ai dipendenti come premio ad personam e  incentivo alla fidelizzazione.

Quando  il valore di tali beni o servizi  è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano  interamente al reddito del lavoratore  come prevede l'art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della omnicomprensivita del reddito da lavoro dipendente " il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali. 

Va ricordato che,  diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma  2,  il fringe benefit:

  • non deve necessariamente essere  riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro e 
  • non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
  • In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
  •  Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016).

 

M.S.

 


LE NOSTRE CIRCOLARI (grazie al contributo dei terzi indicati)

DECRETO LEGGE N. 149 DEL 9/11/2020 “RISTORI-BIS” - LA CIRCOLARE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto Ristori bis, N. 149 del 9/11/2020, il provvedimento approvato dal Governo nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2020 che prevede diversi interventi per aiutare le attività coinvolte dalle nuove chiusure. Così come gli interventi restrittivi, anche i nuovi “ristori” vengono modulati a seconda della gravità della situazione dell’emergenza epidemiologica sul territorio: le maggiori misure di supporto riguardano quindi le regioni che fanno parte della zona rossa. La misura inoltre estende la platea dei contributi a fondo perduto, aggiungendo le attività interessate dalle chiusure ma rimaste escluse dal primo decreto Ristori. Viene inoltre prevista la sospensione del versamento dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per un periodo di tempo diverso a seconda del colore della regione. Occorre anche ricordare che le attività ristorate o beneficianti dei vari dispositivi indicati di seguito devono essere le “primarie” per l’azienda. Segue il link a:

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

E' da poco stato pubblicato il nuovo DPCM del 3/11/2020 -che linkiamo- insieme ad una serie di allegati, dei quali alcuni sono stati da noi posti in calce alla copia del Dpcm stesso per agevolarne la consultazione, che illustra le norme di contenimento del virus, in corso di validità dal giorno 5/11 e fino al 3/12 c.a. Seguiranno il Provvedimento del Ministro della Sanità, volto ad individuare le aree interessate e la suddivisione delle regioni nei vari raggruppamenti, e potranno essere emanate norme locali da parte dei Presidenti di Regione.

CIRCOLARE: LE MISURE DEL DL 137 DEL 28/10/2020

Il Governo ha emanato i nuovi provvedimenti anti-Covid19 ed a sostegno delle categorie interessate dalla chiusura temporanea (speriamo!) delle attività, contenuti nel DL 137 del 28/10/2020 che linkiamo. Abbiamo altresì provveduto a predisporre una CIRCOLARE (analogamente linkata) nella quale abbiamo cercato di riassumere, il più possibile esaurientemente, una sintesi dei maggiori provvedimenti di interesse di imprese e lavoratori. Il Decreto è stato pubblicato ed è efficace da oggi, 29/10/2020.

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