Il lavoro occasionale  accessorio è stato semplificato: aperto a tutti i settori produttivi ma con una limitazione al suo utilizzo per ogni lavoratore posta a 5.000 euro (2.000 per imprenditori commerciali e professionisti) di voucher per anno solare, per tutti i committenti. I buoni lavoro diventano orari, numerati progressivamente e datati. E vanno utilizzati entro 30 giorni dal loro acquisto. Sanzioni pesanti però per chi eccede.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio cambia vita, o meglio cambia funzione. Con la riforma del lavoro arrivano importantissime novità sui buoni voucher per le prestazioni e le attività lavorative di natura meramente occasionale. Ora è possibile utilizzare il lavoro accessorio in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo), ma con un compenso annuo massimo stabilito in 5.000 euro, stavolta come limite assoluto per anno solare e per tutti i committenti. Quindi forti semplificazioni ma una importante limitazione di carattere economico.

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Un indirizzo, quello dato dalla riforma Fornero, decisamente diverso rispetto dalla natura di istituto nato per favorire le categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Ora il lavoro accessorio è aperto a tutti, ma limitato nella portata economica di utilizzo. Forse sulla scia del successo in agricoltura, il Governo ha inteso rafforzare la funzione del lavoro accessorio di strumento di emersione del lavoro nero.

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I datori di lavoro possono optare per questo strumento, con la retribuzione pagata tramite buoni voucher comprensivi dei contributi previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail) non correndo il rischio di subire una ispezione che accerta l’utilizzo di lavoratori irregolari. Ma veniamo alle novità della riforma sul lavoro accessorio.

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Il nuovo lavoro accessorio.

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Secondo quando disposto dalla riforma, il nuovo art. 70 del D. Lgs. n. 276 del 2003, diventa così: “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”. Praticamente il lavoro accessorio è attivabile sempre e comunque e c’è solo il limite economico, che risulta però più drastico, come vedremo in seguito.

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Il lavoro accessorio è stato introdotto con la riforma Biagi, con l’intento di favorire l’occupazione di soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne e contestualmente favorire l’emersione di fasce di lavoratori irregolari.

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La liberalizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

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Ora, con il nuovo art. 70 della Legge Biagi, modificato dalla riforma Fornero, il lavoro accessorio viene identificato solo nella occasionalità della prestazione, che diventa l’unico elemento distintivo e identificativo dell’istituto contrattuale che ha nei buoni voucher lo strumento di pagamento. Per le parti, per il datore di lavoro, c’è la possibilità quindi di ricorrere al lavoro accessorio se c’è il requisito della occasionalità ma con libera discrezionalità rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione nonché all’oggetto della prestazione lavorativa stessa.

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Introdotto il limite complessivo di 5.000 euro annui per anno solare.

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Con i commi 32 e 33 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 (riforma del lavoro Fornero), il legislatore ha voluto fortemente modificare e riscrivere gli articoli n. 70 e 72 del D. Lgs. n. 276 del 2003 (la riforma Biagi). Le novità introdotte sulla disciplina del lavoro accessorio sono importanti e, come per gli altri contratti, l’intervento è diretto a combattere l’utilizzo elusivo del lavoro occasionale di tipo accessorio. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione di questi rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Ecco le principali novità introdotte dalla riforma Fornero.

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Limite complessivo di 5.000 euro per anno solare in relazione al lavoratore non al committente.

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“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.

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Questo nuovo limite rispetto al precedente non è più di 5.000 euro per ogni committente, ma per singolo lavoratore indipendentemente dal numero dei committenti. In pratica, se prima era possibile al lavoratore accumulare 4.999 euro di compensi per più di un committente andando così ben oltre i 5.000 euro, dal 18 luglio 2012 data di entrata in vigore della legge, il limite imposto dalla riforma Fornero ora è di 5.000 di reddito del lavoratore, per anno solare e sommando tutti i committenti. Massimo 5.000 euro nel totale annuo (anno solare, 1 gennaio – 31 dicembre).

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La necessità di prevedere questo limite complessivo nasce da motivazioni anche di natura fiscale, visto che i redditi sono considerati fiscalmente esenti. Con la somma illimitata dei voucher ricevuti dai vari committenti, nel limite di 5.000 per ognuno, consentiva al lavoratore il possibile accumulo di voucher e di reddito molto più alto di 5.000 euro e con una esenzione fiscale.

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Lavoratori stranieri: compenso rilevante permesso di soggiorno.

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Un’altra novità è che i compensi dei lavoratori stranieri percepiti nell’ambito del lavoro accessorio sono rilevanti nel calcolo del reddito ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

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2.000 euro di compenso massimo dai professionisti e imprenditori.

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“Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente” sempre sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

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Viene quindi introdotto un altro limite ai compensi ricevuti dai lavoratori per l’attività accessoria. Il compenso per le prestazioni svolte nei confronti di imprenditori commerciali o dei professionisti non potrà superare i 2.000 euro annui di voucher ricevuti per ciascun committente, sempre nel limite massimo dei compensi annui fissato a 5.000 euro.

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Per imprenditore commerciale, come precisa il Ministero nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012 e poi nella circolare n. 4 del 2013, si intende “qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni”.

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La certificazione inerente al limite.

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Essendo i limiti economici fissati dalla riforma lavoro gli unici paletti reali all’utilizzo del lavoro accessorio per le prestazioni occasionali, nell’attesa di indicazioni operative da parte del Ministero, il datore di lavoro per accertarsi che il lavoratore, a cui intende affidare la prestazione lavorativa di tipo occasionale, non abbia superato il limite dei 5.000 euro nell’anno solare può acquisire questa informazione facendo firmare al lavoratore una dichiarazione preventivamente compilata dove il lavoratore attesa di non aver superato tale limite economico di legge, dichiarando anche qual è l’ammontare complessivo dei voucher già ricevuti nel corso dell’anno.

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Lavoro accessorio aperto a tutti i settori, limitazioni solo per il settore agricolo.

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Ampliamento delle attività. Se da un lato la riforma introduce un limite assoluto di 5 mila euro più i 2.000 per committente imprenditore commerciale o professionista, dall’altro lato liberalizza di fatto il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio. Soppresso infatti l’elenco delle attività di natura occasionale che potevano essere prestate con la formula del lavoro accessorio: lavori domestici, lavori di giardinaggio, insegnamento privato supplementare, lavoro nelle manifestazioni sportive e culturali.

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Ne consegue che il lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori produttivi. Quindi come dicevamo, c’è una liberalizzazione. Restano alcuni limiti solo nel settore agricolo. E proprio questo settore è stato oggetto di controversie nell’iter di discussione per l’approvazione della riforma lavoro Fornero.

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Settore agricolo: alcune limitazioni.

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La decisione su questo settore è stata quella di confermare la normativa precedente nella sostanza, ma con l’introduzione di alcune limitazioni. Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio è ammesso solo per le attività agricole stagionali e le attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli. Più precisamente la nuova normativa sul lavoro accessorio si applica in agricoltura:

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  • alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
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  • alle attività agricole svolte a favore di soggetti dei produttori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti). Attività che tuttavia non potranno essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
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Casalinghe escluse dal lavoro accessorio. Quindi vengono escluse le casalinghe dalle attività agricole di natura occasionale. Per i giovani con meno di 25 anni l’attività agricola viene intesa di natura occasionale se svolta nei weekend per gli studenti iscritti ad un corso di studi di qualsiasi ordine e grado ovvero durante tutto l’anno se iscritti all’università.

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Limite di 2.000 euro escluso nel settore agricolo.

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Il Ministero nella circolare n. 18 del 2012 precisa: “E’ possibile ritenere che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi applicazione l’ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti”.

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Tale scelta, quella di non stravolgere la normativa sul settore agricolo è stata fatta sulla base dei dati emersi negli ultimi anni che dimostrano che il lavoro agricolo ha subito un incremento occupazionale dovuto appunto all’utilizzo del lavoro accessorio. In pratica, c’è stata una forte emersione del lavoro nero nel settore agricolo, con pensionati, studenti e casalinghe che prima lavoravano a nero ora retribuiti attraverso il lavoro accessorio e i buoni voucher. Va detto che ciò è anche conseguenza delle ispezioni fatte nel settore che hanno invogliato gli imprenditori del settore a regolarizzare la posizione lavorativa dei lavoratori con il semplice strumento dei buoni lavoro o voucher.

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Lavoro accessorio con committente del pubblico impiego.

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Resta immutata anche la disciplina che consente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico: “Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno”. Dalla disciplina restano esclusi invece gli enti locali.

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Sanzioni per violazione dei limiti quantitativi di 5.000 e 2.000 euro: c’è l’indeterminato.

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Se da un lato l’utilizzo dei buoni lavoro voucher e del lavoro occasionale accessorio è stato liberalizzato in tutti i settori, dall’altro lato i limiti quantitativi di 5.000 euro e 2.000 euro annui per ogni lavoratore (anche in caso di pluralità di committenti) sono stati resi dal Ministero del lavoro dei limiti “qualificatori” del rapporto di lavoro, nella circolare n. 4 del 2013. Cosa significa? Che il superamento di tali limiti comporta la “trasformazione” del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. Soprattutto se le prestazioni rese nel lavoro accessorio sono fungibili con quelle rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista.

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I voucher diventano orari, numerati progressivamente e con la data.

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Veniamo ora allo strumento di pagamento del lavoro accessorio: i buoni lavoro o voucher. Anche su questo ci sono novità: i buoni voucher dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati. Il loro valore nominale sarà aggiornato con decreto ministeriale.

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Ciò che ha distinto il lavoro accessorio in questi anni è stato appunto lo strumento di pagamento, una peculiarità nel mondo del lavoro italiano. La retribuzione viene infatti pagata attraverso dei speciali buoni, buoni lavoro o voucher, da acquistare preventivamente e che il lavoratore potrà utilizzare come un titolo di credito, potendo cambiare il buono presso qualsiasi ufficio postale.

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La caratteristica del voucher è che il valore è comprensivo della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta. Quindi il datore di lavoro sostiene il costo del voucher ed è il suo costo del lavoro, non dovrà versare contributi previdenziali all’Inps essendo già inclusi. Stesso discorso per i premi Inail, quindi nel buono è compresa l’assicurazione per gli infortuni.

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Per il lavoratore c’è il valore netto del buono come incasso, che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro accessorio.

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Con la riforma del lavoro il buono voucher ora dovrà essere orario, dovrà essere numerato progressivamente e dovrà contenere la data. E, come vedremo, dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’acquisto nonché retribuire il lavoratore in maniera congrua rispetto alle ore lavorate. Queste novità hanno tutte la finalità di combattere l’uso elusivo dei buoni voucher. La norma stabilisce che il valore nominale sarà aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

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L’aggiornamento dell’aliquota contributiva, la percentuale di contribuzione destinata all’Inps, dovrà essere agganciata agli incrementi previsti per la gestione separata Inps. Il valore nominale dei buoni voucher prima dell’entrata in vigore della riforma lavoro, 18 luglio 2012, era di 10 euro.

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Voucher validi fino a 30 giorni dall’acquisto. Oltre è lavoro nero.

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Il sistema dei voucher è quindi cambiato in sistema rilevante. I buoni lavoro diventano quindi “orari, numerati progressivamente e datati”. Su quest’ultimo aspetto il Ministero del lavoro con la circolare n. 4 del 2013 ha chiarito che l’utilizzo del voucher dovrà essere effettuato in un arco temporale non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. Il Ministero spiega che ai datori di lavoro è data la flessibilità di 30 giorni, ma oltre le sanzioni possono essere pesanti, ossia si può configurare il voucher come scaduto, non valido e quindi la prestazione resa dal lavoratore come non censita preventivamente e pertanto da considerarsi a nero. E questo comporta tutte le sanzioni relative al lavoro. Inoltre il numero di voucher con il quale si retribuisce il lavoratore dovrà essere valutato in relazione alle ore di lavoro effettuate dallo stesso lavoratore.

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Il regime transitorio nel lavoro accessorio.

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Il regime transitorio: Con i buoni già richiesti vecchia disciplina fino a maggio 2013. Per voucher già richiesti al momento dell’entrata in vigore della legge, il comma 33 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.

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In sostanza i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di 5.000 euro e 2.000 euro, ed inoltre rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria. Per coloro che intendono rinunciare all’utilizzo di tali buoni, per effetto dei cambiamenti intercorsi, resta comunque possibile accedere alle consuete procedure di rimborso dei voucher.


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