La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d'intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest'ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.
In sostanza, i seguenti documenti non potranno più essere richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive:
\n- Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici per i quali permane la possibilità di richiesta in sede ispettiva);
\n- Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999;
\n- Denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965;
\n- Attribuzione matricola INPS;
\n- Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupati in agricoltura;
\n- DURC;
\n- Certificato iscrizione CCIAA;
\n- Mod. Unico - 750 - 760 - 770/SA-SC;
\n- Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps;
\n- Importi complessivamente versati tramite mod. F24;
\n- Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità);
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