Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011 , n. 144, con il Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
\nNel Regolamento sono disciplinate (articolo 14) le Direzioni regionali del lavoro e le Direzioni territoriali del lavoro.
\nArt. 14 Direzioni regionali e territoriali del lavoro.
\n1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
\n2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.
\n3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
\n4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:
\na) programmazione e coordinamento delle attività operative;
\nb) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
\nc) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
\nd) gestione amministrativa delle risorse umane;
\ne) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
\nf) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
\ng) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
\nh) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.
\n5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:
\na) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
\nb) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
\nc) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
\nd) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
\ne) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
\nf) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
\ng) mediazione delle controversie di lavoro;
\nh) certificazione dei contratti di lavoro;
\ni) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
\n6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.
\n7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
\n8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro e' conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.
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