Con la recente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2019, sono operative le nuove regole sull'imposta di bollo virtuale da assolvere sulle fatture elettroniche. L' Agenzia delle Entrate effettuerà il conteggio di quanto dovuto trimestralmente dai contribuenti, che dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le nuove regole, però, operano solo per le fatture elettroniche e non per gli altri atti. La novità, che avrà un impatto diretto già sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, è stata prevista dal decreto del MEF del 28 dicembre 2018, pubblicato in GU. In particolare, il Dm ha stabilito che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Per quanto riguarda l' ammontare da versare per le e-fatture emesse, sarà la stessa agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Nello specifico, l' informazione relativa all'ammontare dell'imposta dovuta sarà riportata all' interno dell'area riservata del contribuente, presente sul sito dell' Agenzia. È evidente che lo scopo della disposizione è quello di semplificare le modalità di pagamento delle imposte di bollo relative alle fatture elettroniche e facilitare così l' adempimento da parte del contribuente. A completare il nuovo perimetro applicativo sono, poi, le due modalità di pagamento previste; difatti, sul sito dell'Agenzia sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, il contribuente potrà utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia. Questa semplificazione è sicuramente apprezzabile, in quanto un calcolo automatizzato evita errori e consente ai contribuenti di verificare eventuali dimenticanze. Per le fatture in formato Xml, non vanno comunque considerate tutte le altre modalità di pagamento, come il contrassegno o l' assolvimento dell'imposta mediante autorizzazione virtuale. In riferimento a quest'ultimo profilo, l' Agenzia ha recentemente chiarito con una Faq che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell' articolo 15 del Dpr 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all' autorizzazione nelle modalità previste dall' articolo 15 del Dpr 642/1972. Si evidenzia, infine, che le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l' assolvimento dell' imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell' imposta ai sensi del decreto ministeriale così modificato. Resta, invece, fermo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014 per il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (ad esempio il libro giornale), emessi o utilizzati durante l'anno. Il decreto in esame ha difatti espressamente lasciato inalterata la precedente modalità, che prevede il versamento dell'imposta in un' unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili, dopo avere calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l'anno. In definitiva, la nuova disposizione introduce un sistema binario a seconda del tipo di documento a cui si riferisce l' imposta di bollo, aggiungendo di fatto al sistema e-fattura un automatismo che può risultare particolarmente agevole per gli operatori economici.


LE NOSTRE CIRCOLARI (grazie al contributo dei terzi indicati)

DECRETO LEGGE N. 149 DEL 9/11/2020 “RISTORI-BIS” - LA CIRCOLARE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto Ristori bis, N. 149 del 9/11/2020, il provvedimento approvato dal Governo nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2020 che prevede diversi interventi per aiutare le attività coinvolte dalle nuove chiusure. Così come gli interventi restrittivi, anche i nuovi “ristori” vengono modulati a seconda della gravità della situazione dell’emergenza epidemiologica sul territorio: le maggiori misure di supporto riguardano quindi le regioni che fanno parte della zona rossa. La misura inoltre estende la platea dei contributi a fondo perduto, aggiungendo le attività interessate dalle chiusure ma rimaste escluse dal primo decreto Ristori. Viene inoltre prevista la sospensione del versamento dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per un periodo di tempo diverso a seconda del colore della regione. Occorre anche ricordare che le attività ristorate o beneficianti dei vari dispositivi indicati di seguito devono essere le “primarie” per l’azienda. Segue il link a:

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

E' da poco stato pubblicato il nuovo DPCM del 3/11/2020 -che linkiamo- insieme ad una serie di allegati, dei quali alcuni sono stati da noi posti in calce alla copia del Dpcm stesso per agevolarne la consultazione, che illustra le norme di contenimento del virus, in corso di validità dal giorno 5/11 e fino al 3/12 c.a. Seguiranno il Provvedimento del Ministro della Sanità, volto ad individuare le aree interessate e la suddivisione delle regioni nei vari raggruppamenti, e potranno essere emanate norme locali da parte dei Presidenti di Regione.

CIRCOLARE: LE MISURE DEL DL 137 DEL 28/10/2020

Il Governo ha emanato i nuovi provvedimenti anti-Covid19 ed a sostegno delle categorie interessate dalla chiusura temporanea (speriamo!) delle attività, contenuti nel DL 137 del 28/10/2020 che linkiamo. Abbiamo altresì provveduto a predisporre una CIRCOLARE (analogamente linkata) nella quale abbiamo cercato di riassumere, il più possibile esaurientemente, una sintesi dei maggiori provvedimenti di interesse di imprese e lavoratori. Il Decreto è stato pubblicato ed è efficace da oggi, 29/10/2020.

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