L’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 contiene un trattamento di vantaggio a favore del turista extracomunitario che effettua nel territorio dello Stato acquisti di beni, a condizione che siano verificati i seguenti requisiti:

  • in capo al soggetto cedente, che deve essere un commerciante al dettaglio;
  • in capo al turista extra Ue: deve trattarsi di un soggetto privato domiciliato o residente in un altro Stato extra Ue;
  • con riferimento a particolari beni agevolati: deve trattarsi di beni destinati all’uso personale del viaggiatore o di eventuali suoi familiari non viaggiatori (R.M. 58/E/1997). In linea di massima, trattasti di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico; articoli sportivi; oggetti di oreficeria e gioielleria; apparecchi radio-televisivi ed accessori; alimentari; giocattoli; computers ed accessori; strumenti ed accessori musicali; apparecchi di telefonia; cosmetici; accessori per autoveicoli; prodotti alcoolici e vitivinicoli.
  • l’acquisto deve essere di importo superiore a 154,94 euroIva compresa.

Tali beni devono poi uscire dal territorio comunitario entro 3 mesi dall’acquisto e l’uscita deve avvenire nei bagagli personali del turista, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato, ed è comprovata dal “visto doganale”.

Dal 1° settembre 2018 la fatturaobbligatoria se richiesta dal cliente, va emessa in formato elettronico tramite il sistema OTELLO 2.0, che ha digitalizzato l’intero processo del tax free shopping, secondo due modalità:

  • senza addebito dell’Iva (articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972)
  • con addebito dell’Iva e successivo rimborso dell’imposta tramite emissione di nota di variazione (articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972)

La nuova procedura attuata con il sistema Otello 2.0 si sostanzia in pratica nelle seguenti fasi:

  • il cedente, mediante tale procedura informatica, emette e invia immediatamente la fattura per il tax free shopping all’Agenzia delle dogane, che la riceve in tempo reale e mette a disposizione del cessionario il documento in forma analogica o elettronica, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte dello stesso;
  • il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’Ivadimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della Ue attraverso il visto digitale, rappresentato da un codice univoco generato da Otello 2.0 e, in caso di uscita dal territorio dell’Ue attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
  • il cedente verifica, pertanto, se e quando il visto è stato rilasciato e, se ha emesso fattura con Iva, quando riscontra sul portale che il visto è stato rilasciatopuò restituire l’Iva al cessionario ed emettere una nota di variazione.

È rimessa in ogni caso al cessionario la scelta di avvalersi dell’ausilio delle società di tax refund per ottenere un rimborso più veloce.

Con riferimento all’eventuale emissione di note di variazione, le risoluzioni n. 58/E/2019 e 65/E/2019 hanno chiarito la corretta modalità di emissione delle note di variazione relative a fatture emesse per le operazioni tax free in esame.

Con esclusivo riferimento alle note di variazione in aumento, è stato precisato che le stesse, avendo la funzione di rettificare l’ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura, sia che riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di tax free shopping, sia che si riferiscano alla sola impostadevono rispettare le regole di emissione delle relative fatture, e quindi vanno emesse in modalità elettronica attraverso il sistema Otello 2.0.

Con riferimento invece alle note di variazione in diminuzione, in caso di emissione della fattura con Iva e successivo rimborso dell’imposta a seguito di uscita dei beni dal territorio Ue, poiché l’articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972 prevede che “il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25”, ovvero il registro degli acquisti, non è obbligatoria l’emissione di alcuna documento/nota di variazione.

È, tuttavia, evidente che, in caso di controllo, è onere del cedente fornire prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento della stessa con l’operazione originaria; prova che può essere fornita anche mediante il documento riepilogativo rilasciato degli intermediari tax free ai propri clienti, se tali documenti consentono di collegare in maniera certa e inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dall’Ue e, quindi, alla relativa variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.

 

(articolo tratto da EUROCONFERENCE, e redatto da Federica Furlani, per gentile concessione, in data 13/9/19)


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