Analisi approfondita delle indicazioni operative dell’esonero contributivo alternativo alla fruizione della Cassa COVID all’indomani del “via libera” della Commissione Europea

Il 23 febbraio u.s. la Commissione Europea ha dato il “via libera” all’esonero contributivo alternativo alla fruizione della Cassa COVID prevista dall’art.12 del D.L. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 e l’INPS, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio scorso ha fornito le proprie indicazioni operative, richiamando anche i contenuti della circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021.

La materia appare alquanto complessa in quanto, è bene ricordarlo, verso la fine del 2020 si sono registrati “accavallamenti” tra i provvedimenti integrativi previsti, oltre che dal D.L. n. 137, anche dal D.L. n. 104, nonché dalla legge n. 178. L’Istituto, “confortato” dal parere espresso dal Dicastero del Lavoro, ha ribadito, quasi che ne fosse bisogno, l’alternatività tra i trattamenti integrativi e l’esonero contributivo nelle aziende o nelle unità produttive interessate, a prescindere dalla fonte normativa di riferimento: ciò significa che nei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per poter richiedere l’esonero contributivo occorre non aver utilizzato le integrazioni COVID pur se ammesse da disposizioni diverse.

Il messaggio n. 1836 chiarisce che l’accesso all’esonero contributivo non è possibile per:

  • I datori di lavoro agricoli, come detto, espressamente, dal comma 14 dell’art. 12 del D.L. n. 137/2020;
  • Le imprese che operano nel settore del credito ed in quello assicurativo in quanto rientranti nelle divisioni dei codici ATECO 2007 n. 65, 66 e 67.

I Datori di Lavoro e i Professionisti che li assistono, debbono selezionare nella voce “Assunzioni agevolate e sgravi” della funzionalità “Contatti” all’interno del Cassetto previdenziale la dicitura “Sgravi art. 3 D.L. n. 104/20 e art. 12 D.L. n. 137/20” per poi procedere con una richiesta di attribuzione  del codice di autorizzazione “2Q”: ciò deve avvenire in data antecedente l’invio del primo UniEmens che concerne il periodo retributivo ove si ritiene di dover esporre l’esonero, ricordando che la condizione essenziale risulta essere quella di aver fruito di integrazione salariale COVID-19 nel mese di giugno 2020 e di non averne “goduto” negli ultimi due mesi del 2020 e nel successivo mese di gennaio.

Il messaggio ricorda che una volta ricevuta la risposta positiva circa l’ammissione all’esonero, i datori di lavoro potranno recuperare l’ammontare del beneficio attraverso il collaudato sistema del conguaglio da effettuare nelle denunce dei mesi compresi tra aprile ed agosto 2021, valorizzando nella procedura il codice causale “L904”.

Per il calcolo dell’ammontare l’Istituto ha ricordato come il totale dell’ammontare non possa superare la contribuzione che il datore deve corrispondere nei mesi di spettanza dell’esonero che riguarda il periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 per un massimo di quattro settimane: l’esonero non deve, altresì, superare la contribuzione dovuta nei mesi in cui ci si intende avvalere dell’agevolazione. Ovviamente, l’esonero contributivo, qualora ne sussista la capienza, può essere recuperato anche in una sola mensilità.

Detto questo, però, anche per avere una guida più sicura, è opportuno richiamare la circolare INPS n. 24/2021 che chiarisce alcuni punti essenziali. Il primo riguarda i contributi che non possono essere oggetto di sgravio, che sono:

  • I premi ed i contributi INAIL come ricordato dal comma 14 dell’art. 12 del D.L. n. 137/2020;
  • Il contributo, ove dovuto al Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto nel settore privato previsto dall’art. 2120 c.c., sulla base della esclusione operata dall’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006;
  • Il contributo, ove dovuto, al FIS, ai Fondi di solidarietà bilaterali ed ai Fondi di solidarietà bilaterale delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tutti previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
  • Il contributo pari allo 0,30% sulla retribuzione imponibile previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, destinato ai Fondi interprofessionali per la Formazione;
  • Le contribuzioni, non previdenziali, che presentano elementi di solidarietà riferite alle gestioni di appartenenza, come già evidenziato nella circolare INPS n. 40/2018.

Inoltre la circolare n. 24/2021 si sofferma, altresì, sulle condizioni di spettanza dell’esonero contributivo che presuppongono il rispetto di quanto affermato dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 ossia:

  • Regolarità contributiva;
  • Assenza di violazione delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle richiamate nel D.M: che disciplina il DURC) e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A quanto sopra esposto va aggiunto che la disposizione richiamata nel D.L. n. 137/2020 richiede, ai fini della fruizione, che il datore non abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a meno che non siano state attivate le misure che, a particolari condizioni, lo consentivano fino al 31 gennaio 2021 (come, ad esempio, il cambio di appalto con la riassunzione del personale in forza da parte del subentrante, a seguito di una norma di legge (ad esempio, l’art. 50 del c.d. “Codice degli appalti”, l’art. 4 del CCNL multi servizi, o una clausola contrattuale inserita nel bando), o la cessazione della società con la messa in liquidazione della stessa. La valutazione su tale elemento va effettuata su tutta la matricola aziendale: il mancato rispetto comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.

Infine, il messaggio n. 1836 ricorda che l’esonero è cumulabile con altri esoneri, sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento: il tutto, nel limite dei contributi dovuti riferiti ai singoli mesi di fruizione del beneficio. Va, comunque, verificato, con riferimento ai singoli benefici (ce ne sono, ormai, talmente tanti che se ne perde il conto) se non sia prevista la incumulabilità come nel caso del beneficio previsto dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017 ove il divieto è chiaramente, stabilito dal comma 114.


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