CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DAL 15/6!
L'Ade ha pubblicato le proprie indicazioni in merito alla possibilità di richiesta del cd. "contributo a fondo perduto". Di seguito trovate il link a:
L'Ade ha pubblicato le proprie indicazioni in merito alla possibilità di richiesta del cd. "contributo a fondo perduto". Di seguito trovate il link a:
Con la circolare 14/E dello scorso 6 giugno 2020, rubricata "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 " l' Ade ha impartito le istruzioni utili e necessarie alla fruizione del credito d'imposta indicato. Segue il link alla circolare.
ALLEGATO 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
ALLEGATO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 3 - ALTRE ATTIVITA' (CODICE ATECO)
La legge di conversione del Dl 23/2020, apportar numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100%. Viene anzitutto ampliato l’ambito soggettivo della misura, estendendolo anche le associazioni professionali e le società tra professionisti. Inoltre, vengono ammessi all’agevolazione gli agenti di assicurazione, i subagenti e i broker. Ad oggi sono esclusi dalla garanzia i soggetti che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» secondo la disciplina bancaria, ma anche quelli che possiedono «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» precedenti al 31 gennaio 2020, che potranno rientrare nella facoltà di ottenimento del prestito a condizione che queste esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate alla data della richiesta del finanziamento.
Nella circ. 9/E del 13/4 vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30 del DL. 23 dell'8/4, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020. La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio e in vigore dalla stessa data, ha apportato svariate novità anche con riferimento alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
Tra le altre, si segnala che, con riferimento ai versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni c.d. avvisi bonari, è stata prevista: