REGIONE LOMBARDIA: ORDINANZA "COPRIFUOCO".
La regione Lombardia, con ordinanza linkata e di concerto con il Ministero della salute, ha disposto il cd. "coprifuoco notturno" almeno fino al 13/11/2020.
La regione Lombardia, con ordinanza linkata e di concerto con il Ministero della salute, ha disposto il cd. "coprifuoco notturno" almeno fino al 13/11/2020.
La Regione Lombardia ha emanato una ulteriore ordinanza, la n. 623 del 21/10/2020, che linkiamo, con la quale integra e sostituisce la precedente n. 620 per regolamentare questa particolare fase di contenimento del contagio da Covid-19.
Con la risoluzione n. 52/E del 14/9/2020 che linkiamo, l'ADE ha comunicato il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta sanificazione, ahimè pesantemente tagliato: “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che dispone la "falcidia". Sul cassetto fiscale di ognuno dovrebbe essere pubblicato il reale importo fruibile adottando il moltiplicatore percentuale come pubblicato (sezione agevolazioni).
Di seguito linkiamo il testo del nuovo DPCM come emanato nella giornata del 18/10/2020 dal Presidente Conte.
Con il provvedimento dello scorso 11/9, che linkiamo, il Direttore della AdE ha pubblicato la "Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.". E adesso -chi lo ha richiesto- si regga forte!
Il decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative, che hanno svolto la relativa attività lavorativa, alla data del 23 febbraio 2020, nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. A questi lavoratori è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. La circolare INPS 18 settembre, n.104 fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative istruzioni contabili e fiscali.