DPCM 18/10/2020: IL TESTO
Di seguito linkiamo il testo del nuovo DPCM come emanato nella giornata del 18/10/2020 dal Presidente Conte.
Di seguito linkiamo il testo del nuovo DPCM come emanato nella giornata del 18/10/2020 dal Presidente Conte.
Il decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative, che hanno svolto la relativa attività lavorativa, alla data del 23 febbraio 2020, nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. A questi lavoratori è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. La circolare INPS 18 settembre, n.104 fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative istruzioni contabili e fiscali.
L'INPS, con circolare 87 del 17/7/2020, ha confermato che -a far tempo dal 1° di ottobre 2020- non verrà ulteriormente rilasciato il codice PIN, ed avverrà l'inizio della transizione verso il solo utilizzo del solo SPID.
Tale nuova impostazione comporterà un periodo transitorio durante il quale entrambe le funzioni resteranno attive, ma non saranno ulteriormente emessi nuovi PIN.
E' quindi consigliabile -fin da subito- che i clienti provvedano a DELEGARE IL PROPRIO PROFESSIONISTA il quale, diversamente, non potrà ulteriormente provvedere ad eventuali incombenze per conto del cliente.
Con la risoluzione n. 52/E del 14/9/2020 che linkiamo, l'ADE ha comunicato il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta sanificazione, ahimè pesantemente tagliato: “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che dispone la "falcidia". Sul cassetto fiscale di ognuno dovrebbe essere pubblicato il reale importo fruibile adottando il moltiplicatore percentuale come pubblicato (sezione agevolazioni).
I datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti una vettura in uso “promiscuo”, cioè sia per uso personale che lavorativo, si preparano a considerare, non senza alcuni problemi applicativi, una novità introdotta dalla legge di bilancio del 2020 che, dal 1° luglio, inciderà in modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal dipendente. L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi al posto dell’unico a oggi in vigore. L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del dipendente). Lo stesso articolo individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.
Con il provvedimento dello scorso 11/9, che linkiamo, il Direttore della AdE ha pubblicato la "Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.". E adesso -chi lo ha richiesto- si regga forte!