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Con comunicato del 5.02.2026, Enasarco ha reso noti i nuovi minimali e massimali contributivi applicabili agli agenti e rappresentanti di commercio dal 1.01.2026. L’aggiornamento deriva dall’adeguamento agli indici Istat sull’andamento dei prezzi al consumo. Per gli agenti plurimandatari il massimale provvigionale annuo è fissato a 30.478 euro. Il minimale contributivo annuo per i plurimandatari è pari a 515 euro, suddiviso in rate trimestrali. Per gli agenti monomandatari il massimale sale a 45.717 euro, mentre il minimale annuo è stabilito in 1.026 euro.
La legge sulle semplificazioni del 26 novembre 2025 facilita le vendite di beni immobili provenienti da donazione, proteggendo i compratori.
A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passa al 1,60%.
L%u2019aggiornamento annuale è previsto dall'articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".
A stabilire questa diminuzione per il 2026 è il Decreto del MEF del 10.12.2025 pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.
Un breve riepilogo degli obblighi di copertura delle perdite aziendali emerse durante la pandemia di COVID-19, evidenziando le scadenze e le normative applicabili per le società nel 2025.
COME FUNZIONA IL RECUPERO DELLE PERDITE?
Il meccanismo di recupero delle perdite pandemiche, introdotto dalla normativa emergenziale, aveva previsto un rinvio temporale degli obblighi di copertura delle perdite per le società. In particolare:
Sospensione degli obblighi: Durante l'emergenza COVID-19, il D.L. 23/2020 ha sospeso l'applicazione degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile per le perdite emerse negli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020. Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Milleproroghe 2023 hanno esteso la sospensione alle perdite del 2021 e 2022.
Termine di copertura: Le perdite del 2020 devono essere coperte entro la chiusura dell'esercizio 2025. Le perdite del 2021 e 2022 devono essere coperte rispettivamente entro il 2026 e il 2027.
Modalità di copertura: Le perdite possono essere coperte attraverso:
Riattivazione degli obblighi: Se le perdite non vengono coperte entro il termine stabilito, si riattivano automaticamente gli obblighi di riduzione o reintegro del capitale sociale previsti dagli articoli 2446 e 2447 c.c.
Una recente sentenza della corte di giustizia UE interviene in modo decisivo sul tema della prova delle cessioni intracomunitarie, riaffermando la supremazia delle condizioni sostanziali rispetto agli adempimenti formali. Secondo i giudici europei, la non imponibilità IVA non può essere negata per la mancata produzione dei documenti tipizzati, laddove l’operazione abbia effettivamente avuto luogo. Tale pronuncia incide in profondità sui comportamenti degli operatori economici, sulle attività di controllo e sull’interpretazione delle operazioni complesse (triangolazioni, call-off stock, transazioni digitalizzate).