ESTEROMETRO E FATTURA ELETTRONICA
A partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019 viene meno lo spesometro. Il comma 3-bis, dell’articolo 1 , Dlgs 127/2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, stabilisce letteralmente che «I soggetti passivi di cui al comma 3 (ossia coloro che utilizzano la fattura elettronica) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3».