TASSE: ecco i numeri dell'esproprio di Stato
Mi permetto di segnalare il link a questo articolo, pubblicato su ilsussidiario.net a firma di Ugo Arrigo e diffuso tramite Chicago Blog, estremamente interessante e informativo.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificati motivi oggettivi (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali osservando che:
Nell’ambito delle procedure di richiesta per la cassa integrazione si pone spesso la domanda se, prima di essere sospeso dal lavoro, il lavoratore debba ancora fruire le ferie residue maturate ma non godute.
E' stata pubblicata, dopo numerosi dibattiti e critiche, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, la Legge n. 92/2012, contenente le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro.
Il DL fiscale, mette a regime la disposizione che fissa al 20 agosto il termine per l'effettuazione degli adempimenti previsti dal 1 al 20 agosto stesso.
Lo scorso 2 luglio, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 28/E così intitolata: "Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.